Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 949 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo AZIONE NEGATORIA 1. Il proprietario puo` agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. 2. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario puo` chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
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