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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SOSPENSIONE PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE

1. La prescrizione rimane sospesa:

1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermita` di
mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei
mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione
dell'incapacita`;

2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli
appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si
trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per
il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.


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