Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2942 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SOSPENSIONE PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE 1. La prescrizione rimane sospesa: 1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermita` di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacita`; 2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
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