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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CELEBRAZIONE PER PROCURA

1. I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al
seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il
matrimonio per procura.

2. La celebrazione del matrimonio per procura puo` anche farsi se
uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da
valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro
sposo. L'autorizzazione e` concessa con decreto non impugnabile
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

3. La procura deve contenere l'indicazione della persona con la
quale il matrimonio si deve contrarre.

4. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le
persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono
farla nelle forme speciali ad essi consentite.

5. Il matrimonio non puo` essere celebrato quando sono trascorsi
centottanta giorni da quello in cui la procura e` stata rilasciata.
6. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del
matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata
dall'altro coniuge al momento della celebrazione.


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