Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1028 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo NOZIONE DELL'UTILITA` 1. L'utilita` puo` consistere anche nella maggiore comodita` o amenita` del fondo dominante. Puo` del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.
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