Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1450 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OFFERTA DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO 1. Il contraente contro il quale e` domandata la rescissione puo` evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equita`.
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