Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 23 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ANNULLAMENTO E SOSPENSIONE DELLE DELIBERAZIONI 1. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. 2. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. 3. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, puo` sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l' esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed e` notificato agli amministratori. 4. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume puo` essere sospesa anche dall'autorita` governativa.
Versione PDF |