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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ANNULLAMENTO E SOSPENSIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli
organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

2. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione medesima.

3. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli
amministratori dell'associazione, puo` sospendere, su istanza di
colui che ha proposto l'impugnazione, l' esecuzione della
deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto
di sospensione deve essere motivato ed e` notificato agli
amministratori.

4. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o
al buon costume puo` essere sospesa anche dall'autorita`
governativa.


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