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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SANZIONE DELL'INOSSERVANZA

1. Gli atti compiuti contro il divieto dell'art. 846 possono essere
annullati dall'autorita` giudiziaria, su istanza del pubblico
ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della
trascrizione dell'atto.


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