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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RESPONSABILITA` DEL DEBITORE

1. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e`
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o
il ritardo e` stato determinato da impossibilita` della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.


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