Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1218 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RESPONSABILITA` DEL DEBITORE 1. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e` tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e` stato determinato da impossibilita` della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
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