Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2257 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA 1. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa` spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. 2. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu` soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. 3. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
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