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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA

1. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa`
spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

2. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu` soci, ciascun
socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un
altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

3. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita
a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.


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