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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

1. Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai
promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate
sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della
quota di riserva legale. (1)

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(1) N. Redaz. - Articolo sostituito dall'art. 16 del D.lgs.
09.04.91, n. 127.


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