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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OBBLIGO DI CONTINUARE LA GESTIONE

1. Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di
un affare altrui, e` tenuto a continuarla e a condurla a termine
finche` l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

2. L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se
l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finche`
l'erede possa provvedere direttamente.


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