Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2028 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGO DI CONTINUARE LA GESTIONE 1. Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, e` tenuto a continuarla e a condurla a termine finche` l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. 2. L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finche` l'erede possa provvedere direttamente.
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