Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 52 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI DELLA IMMISSIONE NEL POSSESSO TEMPORANEO 1. L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni. 2. Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.
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