Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1459 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RISOLUZIONE NEL CONTRATTO PLURILATERALE 1. Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
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