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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RISOLUZIONE NEL CONTRATTO PLURILATERALE

1. Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una
delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle
altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le
circostanze, considerarsi essenziale.


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