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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MODIFICAZIONE O ESCLUSIONE CONVENZIONALE DELLA GARANZIA

1. I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della
garanzia e possono altresi` pattuire che il venditore non sia
soggetto a garanzia alcuna.

2. Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore
e` sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio.
E` nullo ogni patto contrario.


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