Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1487 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MODIFICAZIONE O ESCLUSIONE CONVENZIONALE DELLA GARANZIA 1. I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi` pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. 2. Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore e` sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E` nullo ogni patto contrario.
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