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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ECCEZIONI OPPONIBILI

1. Il debitore puo` opporre al possessore del titolo soltanto le
eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono
fondate sul contesto letterale del titolo, nonche` quelle che
dipendono da falsita` della propria firma, da difetto di capacita` o
di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle
condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

2. Il debitore puo` opporre al possessore del titolo le eccezioni
fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto
se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito
intenzionalmente a danno del debitore medesimo.


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