Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1993 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ECCEZIONI OPPONIBILI 1. Il debitore puo` opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonche` quelle che dipendono da falsita` della propria firma, da difetto di capacita` o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione. 2. Il debitore puo` opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
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