Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 577 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SUCCESSIONE DEL FIGLIO NATURALE ALL'ASCENDENTE LEGITTIMO IMMEDIATO DEL SUO GENITORE 1. Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo` o non vuole accettare l'eredita`, se l'ascendente non lascia ne` coniuge, ne` discendenti o ascendenti, ne` fratelli o sorelle o loro discendenti, ne` altri parenti legittimi entro il terzo grado. --------- N. Redaz. - Con sentenza 14.04.69, n. 79, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il presente articolo.
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