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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SUCCESSIONE DEL FIGLIO NATURALE ALL'ASCENDENTE LEGITTIMO IMMEDIATO
DEL SUO GENITORE

1. Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del
suo genitore che non puo` o non vuole accettare l'eredita`, se
l'ascendente non lascia ne` coniuge, ne` discendenti o ascendenti,
ne` fratelli o sorelle o loro discendenti, ne` altri parenti
legittimi entro il terzo grado.

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N. Redaz. - Con sentenza 14.04.69, n. 79, la Corte Costituzionale
ha dichiarato incostituzionale il presente articolo.


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