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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIRITTI DEI TERZI SULLA COSA ASSEGNATA

1. Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne
avevano la proprieta` possono, entro il termine di sessanta giorni
dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto
in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma
corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La
stessa facolta` spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti
reali, nei limiti del valore del loro diritto.

2. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del
debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.


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