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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO

1. L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o
all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni
da quello in cui il sinistro si e` verificato o l'assicurato ne ha
avuta conoscenza. Non e` necessario l'avviso, se l'assicuratore o
l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro
il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione
del sinistro.

2. Nelle assicurazioni contro la mortalita` del bestiame l'avviso,
salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.


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