Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1913 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO 1. L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si e` verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non e` necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. 2. Nelle assicurazioni contro la mortalita` del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
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