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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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GARANZIE ANNESSE AL CREDITO

1. Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione
non puo` piu` valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e
delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato
l'esistenza di questo per giusti motivi.


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