Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1251 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo GARANZIE ANNESSE AL CREDITO 1. Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non puo` piu` valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.
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