Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1049 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA A UN EDIFICIO 1. Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non e` possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessita` anzidette. 2. Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualita`. Si devono altresi` sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'art. 1038. 3. In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalita` della derivazione e l'indennita` dovuta. 4. Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione puo` essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.
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