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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA A UN EDIFICIO

1. Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per
l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi
domestici, e non e` possibile procurarla senza eccessivo dispendio,
il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta
l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessita`
anzidette.

2. Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore
dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualita`.
Si devono altresi` sostenere tutte le spese per le opere di presa e
di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma
dell'art. 1038.

3. In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalita`
della derivazione e l'indennita` dovuta.

4. Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la
derivazione puo` essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra
parte.


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