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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese
dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e
rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel
processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali
le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purche` sia
presa la corrispondente iscrizione.

2. Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale
che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi
dovuti, purche` ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La
collocazione degli interessi e` limitata alle due annate anteriori e
a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorche` sia stata
pattuita l'estensione a un maggior numero di annualita`; le
iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla
loro data.

3. L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado
gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla
data del pignoramento, pero` soltanto nella misura legale e fino
alla data della vendita.


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