Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1337 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TRATTATIVE E RESPONSABILITA` PRECONTRATTUALE 1. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
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