Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
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INDIVISIBILITA` DELLE AZIONI
1. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprieta' di
un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da
un rappresentante comune nominato secondo le modalita' previste dagli
articoli 1105 e 1106.
2. Se il rappresentante comune non e' stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla societa' a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
3. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle
obbligazioni da essa derivanti.
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