Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 918   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



CONSORZI VOLONTARI

1. Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini
che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal
medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.

2. L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio
devono risultare da atto scritto.

3. Il regolamento del consorzio e` deliberato dalla maggioranza
calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso