Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 918 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONSORZI VOLONTARI 1. Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui. 2. L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto. 3. Il regolamento del consorzio e` deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
Versione PDF |