Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 687 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo REVOCAZIONE PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI 1. Le disposizioni a titolo universale o particolare fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benche` postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale. 2. La revocazione ha luogo anche se il figlio e` stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se e` gia` stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato. 3. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi. 4. Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.
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