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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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REVOCAZIONE PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI

1. Le disposizioni a titolo universale o particolare fatte da chi al
tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o
discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la
sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore,
benche` postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il
riconoscimento di un figlio naturale.

2. La revocazione ha luogo anche se il figlio e` stato concepito al
tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato,
anche se e` gia` stato riconosciuto dal testatore prima del
testamento e soltanto in seguito legittimato.

3. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia
provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o
discendenti da essi.

4. Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa
luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.


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