Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 996 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COSE DETERIORABILI 1. Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto e` soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.
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