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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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COSE DETERIORABILI

1. Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto,
si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di
servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine
dell'usufrutto e` soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui
si trovano.


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