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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA` DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea ordinaria e` regolarmente costituita con la presenza
di tanti soci che rappresentino almeno la meta` del capitale
sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa
delibera a maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo
richieda una maggioranza piu` elevata. Per la nomina alle cariche
sociali l'atto costitutivo puo` stabilire norme particolari.

2. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino piu` della meta` del capitale sociale,
se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza piu` elevata.


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