Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2368 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA` DELLE DELIBERAZIONI 1. L'assemblea ordinaria e` regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta` del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza piu` elevata. Per la nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo puo` stabilire norme particolari. 2. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu` della meta` del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza piu` elevata.
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