Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 115 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MATRIMONIO DEL CITTADINO ALL'ESTERO 1. Il cittadino e` soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite. 2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ))
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