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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MATRIMONIO DEL CITTADINO ALL'ESTERO

1. Il cittadino e` soggetto alle disposizioni contenute nella
sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in
paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ))


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