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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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VINCOLI PER SCOPI IDROGEOLOGICI E PER ALTRI SCOPI

1. Anche indipendentemente da un piano di bonifica, i terreni di
qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo
idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla
legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico
subire denudazioni, perdere la stabilita` o turbare il regime delle
acque.

2. L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la
qualita` delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono
assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite
dalle leggi in materia.

3. Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere
sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per
la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla
caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e
dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni
igieniche locali.


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