Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 866 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo VINCOLI PER SCOPI IDROGEOLOGICI E PER ALTRI SCOPI 1. Anche indipendentemente da un piano di bonifica, i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilita` o turbare il regime delle acque. 2. L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la qualita` delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia. 3. Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.
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