Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 249 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RECLAMO DELLA LEGITTIMITA` 1. L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed e` morto in eta` minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore eta`, puo` essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi. 2. L'azione e` imprescrittibile riguardo al figlio.
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