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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RECLAMO DELLA LEGITTIMITA`

1. L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma,
se egli non l'ha promossa ed e` morto in eta` minore o nei cinque
anni dopo aver raggiunto la maggiore eta`, puo` essere promossa dai
discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i
genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi.

2. L'azione e` imprescrittibile riguardo al figlio.


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