Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 169 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ALIENAZIONE DEI BENI DEL FONDO 1. Se non e` stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita` od utilita` evidente.
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