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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ALIENAZIONE DEI BENI DEL FONDO

1. Se non e` stato espressamente consentito nell'atto di
costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o
comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il
consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con
l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in
camera di consiglio, nei soli casi di necessita` od utilita`
evidente.


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