Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 2357-bis   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



CASI SPECIALI DI ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI

1. Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando
l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del
capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente
liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un
credito della societa', sempre che si tratti di azioni interamente
liberate.

2. Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della
decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma
dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si
applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il
termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso