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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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VALUTAZIONE DEI DANNI

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo
le disposizioni degli art. 1223, 1226 e 1227.

2. Il lucro cessante e` valutato dal giudice con equo apprezzamento
delle circostanze del caso.


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