Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2056 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo VALUTAZIONE DEI DANNI 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli art. 1223, 1226 e 1227. 2. Il lucro cessante e` valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
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