Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1701 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIRITTO DI ACCERTAMENTO DEI VETTORI SUCCESSIVI 1. I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazioni, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
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