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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIRITTO DI ACCERTAMENTO DEI VETTORI SUCCESSIVI

1. I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella
lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da
trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di
dichiarazioni, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e
conformi alla lettera di vettura.


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