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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CARATTERI DELLA VIOLENZA

1. La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra
una persona sensata e da farle temere di esporre se` o i suoi beni a
un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia,
all'eta`, al sesso e alla condizione delle persone.


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