Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1435 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CARATTERI DELLA VIOLENZA 1. La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre se` o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'eta`, al sesso e alla condizione delle persone.
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