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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MEZZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL MANDATO

1. Il mandante, salvo patto contrario, e` tenuto a somministrare al
mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per
l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha
contratte in proprio nome.


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