Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1719 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MEZZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL MANDATO 1. Il mandante, salvo patto contrario, e` tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
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