Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2488 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COLLEGIO SINDACALE 1. La nomina del collegio sindacale e` obbligatoria se il capitale sociale non e` inferiore a duecento milioni di lire o se e` stabilita nell'atto costitutivo. 2. E` altresi` obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. 3. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art. 2397 e seguenti. 4. Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.
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