Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 126 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SEPARAZIONE DEI CONIUGI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO 1. Quando e` proposta domanda di nullita` del matrimonio, il tribunale puo`, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; puo` ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
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