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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SEPARAZIONE DEI CONIUGI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO

1. Quando e` proposta domanda di nullita` del matrimonio, il
tribunale puo`, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro
separazione temporanea durante il giudizio; puo` ordinarla anche
d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o
interdetti.


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