Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2207 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MODIFICAZIONE E REVOCA DELLA PROCURA 1. Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. 2. In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
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