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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MODIFICAZIONE E REVOCA DELLA PROCURA

1. Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la
procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro
delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

2. In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono
opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al
momento della conclusione dell'affare.


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