Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1721 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIRITTO DEL MANDATARIO SUI CREDITI 1. Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
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