Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1879 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIVIETO DI RISCATTO E ONEROSITA` SOPRAVVENUTA 1. Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non puo` liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita` pagate. 2. Egli e` tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale e` stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
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