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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIVIETO DI RISCATTO E ONEROSITA` SOPRAVVENUTA

1. Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non puo`
liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso
del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita`
pagate.

2. Egli e` tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il
quale e` stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua
prestazione.


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