Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2043 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO 1. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
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