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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PAGAMENTO DELLE INDENNITA`

1. L'autorita` giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo`
disporre che il pagamento delle indennita` previste dall'articolo
precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le
opportune garanzie.


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