Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1151 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PAGAMENTO DELLE INDENNITA` 1. L'autorita` giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo` disporre che il pagamento delle indennita` previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
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