Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 789 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INADEMPIMENTO O RITARDO NELL'ESECUZIONE 1. Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, e` responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
Versione PDF |