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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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(DEPOSITO DELL'ATTO COSTITUTIVO E ISCRIZIONE DELLA SOCIETA')

1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro
venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti
comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo
2329.
2. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel
termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo'
provvedervi a spese della societa'.
3. L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese e' richiesta
contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del
registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della
documentazione, iscrive la societa' nel registro.
4. Se la societa' istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo
2299.


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