Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 323 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ATTI VIETATI AI GENITORI 1. I genitori esercenti la potesta` sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. 2. Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa. 3. I genitori esercenti la potesta` non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
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