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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ATTI VIETATI AI GENITORI

1. I genitori esercenti la potesta` sui figli non possono, neppure
all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta
persona dei beni e dei diritti del minore.

2. Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma
precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi
eredi o aventi causa.

3. I genitori esercenti la potesta` non possono diventare cessionari
di alcuna ragione o credito verso il minore.


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