Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 489 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INCAPACI 1. I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore eta` o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.
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