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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INCAPACI

1. I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono
decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno
dalla maggiore eta` o dal cessare dello stato d'interdizione o
d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati
alle norme della presente sezione.


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