Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1986 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. La cessione puo` essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita` o ha simulato passivita` inesistenti. 2. La cessione puo` essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.
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