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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La cessione puo` essere annullata se il debitore, avendo
dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte
notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita` o ha simulato
passivita` inesistenti.

2. La cessione puo` essere risoluta per inadempimento secondo le
regole generali.


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