Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1524 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OPPONIBILITA` DELLA RISERVA DI PROPRIETA` NEI CONFRONTI DI TERZI 1. La riserva della proprieta` e` opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. 2. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo e` superiore alle lire trentamila, la riserva della proprieta` e` opponibile anche al terzo acquirente, purche` il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale e` collocata la macchina, e questa, quando e` acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione e` stata eseguita. 3. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
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