Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 1524   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



OPPONIBILITA` DELLA RISERVA DI PROPRIETA` NEI CONFRONTI DI TERZI

1. La riserva della proprieta` e` opponibile ai creditori del
compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa
anteriore al pignoramento.

2. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo e` superiore
alle lire trentamila, la riserva della proprieta` e` opponibile
anche al terzo acquirente, purche` il patto di riservato dominio sia
trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del
tribunale nella giurisdizione del quale e` collocata la macchina, e
questa, quando e` acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo
dove la trascrizione e` stata eseguita.

3. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in
pubblici registri.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso