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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA`

1. L'amministrazione della societa` puo` essere affidata anche a non
soci.

2. Quando l'amministrazione e` affidata a piu` persone, queste
costituiscono il consiglio di amministrazione.

3. Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli
amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo,
la determinazione spetta all'assemblea.

4. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il
presidente, se questi non e` nominato dall'assemblea.


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