Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2380 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA` 1. L'amministrazione della societa` puo` essere affidata anche a non soci. 2. Quando l'amministrazione e` affidata a piu` persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. 3. Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. 4. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non e` nominato dall'assemblea.
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